avpcopera

Statuto e regolamento

ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L’anno 2001.., ..(duemiIauno…) addì diciannove del mese di giugno in Opera, si sono personalmente costituiti i Signori

  • DONGIOVANNI , nato a. Noci (Ba) il 15/04/1946 domiciliato in Opera (MI), in via Leopardi n. 1 professione pensionato — C.F. DNGVCN46D15F915U
  • SGAMBI CARLO ANTONIO, nato a San Zenone al Lambro (MI) il 14\08\1942 domiciliato in Opera (MI), in via Don Minzoni 1   professione pensionato — C.F. SGMCLN 42M14I415V
  • ROVEDA ETTORE nato a Milano il 12/06/1961 domiciliato in Opera (MI), in via Toscana 14 professione litografo — C.F. RVDTTR 61H12F205S
  • DIAFERIO RUGGERO nato a Milano il 12/05/1981 domiciliato in Opera (MI), L.go Rovedine n. 6 professione studente- C.F. DFRRGR81E12F205X
  • DUSI PAOLO nato a Milano il 22/12/1972 Domiciliato in Opera (MI), via Bozzini 15 professione operaio — C.F. DSUPLA72T22F205T
  • RENDACE WALTER nato a Cosenza il 29\11\1948 domiciliato in Opera (MI) via Sporting Mirasole 46 professione insegnante – C.F. RNDWTR48S29D086E
  • SENEGAGLIA GIANLUIGI nato a Milano il 07/09/1938 domiciliato in Opera (Ml),via Don Minzoni 2 c professione pensionato – C.F. SNGGLG36P07F205I
  • POZZI GIOVANNI nato Zavattarello (PV) il 17/06/1945 domiciliato in Opera (MI), via Mosè 16  professione commerciante – C.F. PZZGNN45H17M150B
  • MERLI ALBERTO nato a Milano il 16/03/1867 domiciliato In Opera(MI), via della Fornace 5 professione tipografo – C.F. MRLLRT67C16F205N
  • BUONO ANTONIO STEFANO nato a Rotondi (AV} il 17/06/1971 domiciliato in Opera (MI), via Lombardi n. 15 B  professione imbianchino — C.F. BNUNNS70H17H592K
  • SOFFIENTINI FRANCO nato a Milano il 25\11\1944 Domiciliato in Opera (MI), via dello Zerbo 6 Professione pensionato – C.F. SFFFNC44S25F205R

Cittadini Italiani, i quali in relazione ai precorsi accordi

costituiscono, un’Associazione con la denominazione:

dichiarano di costituire, come

“VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI OPERA”

 

L’Associazione ha la  serie,  Io   scopo,  il patrimonio e l’organizzazione previsti dallo Statuto che, steso su N. 8 fogli occupati dagli stessi sottoscritto, si allega al presente atto con la lettera “A” e dal regolamento che, steso su N. 3 fogli si allega al presente atto con la lettera °B’.

La sede è attualmente stabilita in Opera, in via Leopardi n. 1. A comporre il primo Consiglio Direttivo, vengono nominati:

DONGIOVANNI VINCENZOPRESIDENTE
POZZI GIOVANNIVICE PRESIDENTE E COORDINATORE
DIAFERIO RUGGEROSEGRETARIO — TESORIERE
BUONO ANTONIO STEFANOCONSIGLIERE
MERLI ALBERTOCONSIGLIERE
RENDACE WALTERCONSIGLIERE
ROVEDA ETTORECONSIGLIERE
SGAMBI CARLO ANTONIOCONSIGLIERE
SOFFIENTINI FRANCOCONSIGLIERE

II Consiglio Direttivo cosi nominato viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’ordinaria amministrazione dell’associazione e viene munito a tale scopo degli opportuni poteri fintanto che l’Assemblea dei Soci non avrà nominato, can ratifica di quello contestualmente designato o can sostituzioni, il definitivo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri presenti dichiarano di accettare l’incarico (mentre i Consiglieri non presenti dovranno, pena la decadenza, comunicare la loro incondizionata accettazione, presso la sede sociale, mediante lettera raccomandata).

Le parti, pienamente approvandolo, lo sottoscrivono.

Quest’atto, dattilografato a norma di legge, viene dai medesimi sottoscritto:

Si richiede l’esenzione dell’imposta di registro ai sensi della legge 266/91

 

 

Statuto AVPC

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, I*art. 82, comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

Verbale di Assemblea Straordinaria del 16 maggio 2022
(ore 21.00)
Sono presenti 34 volontari più 1 per delega su un totale di 42.
Viene nominato Presidente deII’Assemblea Vincenzo DONGIOVANNI che chiama come Segretario Giorgio BARBERIS.

Approvazione mandato al Presidente di apportare modifiche suppletive inerenti l’adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell’art. 101, comma 2.

Preso atto che la presente assemblea in seduta straordinaria, il giorno 17 gennaio 2020 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell’ambito dell’adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell’art. 101, comma 2.

Preso atto che con l’approvazione delle modifiche summenzionate l’assemblea ha inteso dare continuità agli scopi solidaristici e di utilità sociale in quanto già Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Preso atto che con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e in particolare il suo popolamento regolando il processo di trasmigrazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (derivanti dalla L. 383/2000 e dalla L. 266/1991).

Preso atto che con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente e che a partire dal 23 febbraio gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti per procedere all’iscrizione delle ODV e delle APS nel medesimo Registro.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE di OPERA – ODV – Albo Volontariato Regione Lombardia
Decreto n.1486 del 05/0Z/2002 Albo Nazionale del Volontariato protocollo DPC/VRE 3070 del 22/ 01/ 2003 C.F. / P.I. 03192710964 – Sede Legale Via G. Leopardi, 1- Sede Operativa via Papa Giovanni XXIII, 2 – CAP 20073 Opera – MI Contatti: Tel. 0287232225 – Mobile 3391630651 – Fax 0257605247 infottBgrotezionecivileoeera.it – www.protezionecivileopera.it

Preso atto che le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n .20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell’assemblea tenutasi appositamente per l’adeguamento ai sensi dell’art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statutari richiesti dal D.Lgs. 117/2017.

Preso atto che Io statuto prevede il diritto di voto limitato ai soli soci maggiori d’età e il sistema di cooptazione dei consiglieri dimissionari o decaduti che potrebbero essere considerati previsioni ostativi all’iscrizione nel RUNTS;

Al fine quindi del buon esito dell’iscrizione dell’associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore

L’Assemblea, con voto unanime, delibera:

di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall’assemblea in data 17 gennaio 2020 di adeguarsi al Codice del Terzo settore
di conferire, ora per allora, mandato al rappresentante legale di apportare le modifiche allo statuto eventualmente richieste dall’ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore nell’ambito della verifica della sussistenza dei requisiti e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti per la registrazione del presente atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 82 del D.Lgs.117/2017;
di dare mandato al Presidente di procedere all’inoltro del presente atto, insieme al nuovo statuto allegato, a seguito della sua registrazione, all’Ufficio RUNTS.

Il segretario Giorgio BARBERIS

-Presidente

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE di OPERA – ODV – Albo Volontariato Regione Lombardia
Decreto n.1486 del 05/02/2002 Albo Nazionale del Volontariato protocollo DPC/VRE 3070 del 22/ 01/ 2003 C.F. /
P.I. 03192710964 – Sede Legale Via G. Leopardi, 1- Sede Operativa via Papa Giovanni XXIII, 2 – CAP 20073 Opera – MI Contatti: Tel. 0287232225 – Mobile 3391630651 – Fax 0257605247 info@protezionecivileopera.it – www.protezioneciviIeopera.it

Üfficio di Młîano 5

ALLEGATO

STATUTO

Associazione Volontari Protezione Civile di Opera ODV
ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l’associazione denominata: “Associazione Volontari Protezione Civile di Opera ODV” di
seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Opera (MI) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal consiglio direttivo.

ART. 2 FINALITA’

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
• coordinare e agevolare l’azione di cittadini che, con spirito volontaristico, si propongono di contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione diretta nell’ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione e soccorso;
• contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà e della mutualità;
• diffondere la cultura della prevenzione e attivare la coscienza civica;

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Iegge 5 febbraio 1992
n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
y) protezione civile ai sensi della Iegge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

2. In particolare l’associazione si propone di:
• portare soccorso ed assistenza a popolazioni colpite da calamità o catastrofi, prestando il proprio contributo tecnico a mezzo dei propri associati nell’attività di Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque sia richiesto da parte delle competenti Autorità;
• organizzare e/o partecipare ad interventi, esercitazioni, corsi di formazione e manifestazioni nell’ambito della Protezione Civile;
• favorire l’aggregazione di cittadini sulle questioni legate alla solidarietà sociale e favorire Io sviluppo della collettività, divulgando tutte quelle informazioni ritenute utili a prevenire pericoli individuali e collettivi, per contribuire alla formazione di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
• promuovere iniziative finalizzate a realizzare una società eco – compatibile, impegnata nella difesa e nella salvaguardia dell’ambiente, valorizzando e difendendo il patrimonio forestale attraverso l’opera dei Volontari;
• promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
• promuovere servizi rivolti alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti nell’ottica di migliorare la qualità della vita, sostenere la fragilità e diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e partecipazione e prestare assistenza alla popolazione con particolare attenzione alle fasce deboli;
• Prevenire, collaborando nell’ambito delle pubbliche manifestazioni, per la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità anche attraverso la stipula di convenzioni con gli Enti interessati.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4 ATTIVITA’ DIVERSE

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3
purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 5 RACCOLTA FONDI

L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6
AMMISSIONE

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono Io spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del presente statuto.
b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare
Io scopo sociale e a seguire le direttive dell‘Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
4. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Assocìazione.

ART. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.

ART. 8
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

ART. 9
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente.
1. Gli organi sociali hanno la durata di 2 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
2. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 ASSEMBLEA

L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del consiglio direttivo

ART. 12
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei Ioro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
§ ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
h) fissare l’ammontare del contributo associativo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

ART. 14
VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e Io sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2 esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o Io statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività ed il bilancio consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
f)proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all’esclusione di soci;
k) proporre aIl’AssembIea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
I) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
0) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata
dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
p) istituire gruppi e sezioni di Iavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’AssembIea o ad altro organo sociale.

ART. 17
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato daII’AssembIea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra non eletti e degli eventuali successivi, secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite Iettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 1 (un) giorno prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di Iavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18
IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 2 (due) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
– ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
– dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
– sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti daIl’Associazione;
3. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19
IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che Io richieda.

ART. 20 LIBRI SOCIALI

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

2. I Iibri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 21 RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
§ rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute daII’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22 SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23 ESERCIZIO SOCIALE

1. L’esercizio sociale inizia il 1º gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dalI’Assemblea entro il mese di marzo.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. lnoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
6. AI bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati daIl’Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 24
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per Io svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Iegge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dalI’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione ltalia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rifermento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali deIl’ordinamento giuridico.

“REGOLAMENTO INTERNO”

  • Ambito di applicazione
  • Finalità
  • Sede
  • Domanda di ammissione
  • Struttura organizzativa
  • Cariche onorifiche
  • Norme generali di comportamento
  • Diritti del Volontario
  • Doveri del Volontario
  • Provvedimenti disciplinari
  • Attività di Protezione Civile
  • Utilizzo Mezzi, Automezzi ed Attrezzature

ART. 1 Ambito di applicazione

 L’Organizzazione, istituita nel Comune di Opera (Milano) in qualità di Associazione è ente privato ed ha carattere puramente civile ed è strutturata democraticamente, senza alcuna discriminazione sociale, politica, religiosa, di sesso o di razza.

ART. 2 Finalità

 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo dell’Associazione è reperire, aggregare e formare volontari adeguatamente istruiti al fine di prestare volontariamente e gratuitamente opere di Protezione Civile; in particolare l’Associazione, anche in collaborazione con l’Ente Comunale e/o in coordinamento con i preposti organismi pubblici di Protezione Civile, opera concentrandosi in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza contribuendo all’affermazione dei principi della solidarietà e della mutualità e diffondendo la cultura della prevenzione attivando la coscienza civica secondo quanto richiamato all’art. 2 dello Statuto dell’Associazione stessa.

L’Associazione si propone, inoltre, di promuovere l’informazione attinente al proprio operato in ambito sociale.

L’Associazione, in linea generale, persegue ed ha come finalità fondamentali quanto richiamato agli art. 3 e 4 dello Statuto.

ART. 3 Sede

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Opera (MI) e la sua durata è illimitata, come richiamato all’art. 1 comma 2 dello Statuto.

ART. 4 Domanda di ammissione

 Può fare domanda di ammissione all’Associazione, su apposito modulo predisposto, ogni cittadino che, condividendone le finalità e mosso da spirito di solidarietà, possegga i seguenti requisiti:

  • aver compiuto i 18 anni di età;
  • non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego;
  • essere in godimento dei diritti civili e politici.

Il Socio diventa Volontario operativo dopo il superamento del corso base, al termine del quale deve dare prova di aver acquisito competenza specifica di Protezione Civile.

L’accettazione di domande di ammissione relative a cittadini che non abbiano compiuto i 18 anni di età può essere sottoposta all’attenzione del Consiglio Direttivo secondo le vigenti normative. Le eventuali attività dei minori di 18 anni di età, e comunque sotto l’obbligatorio controllo di Volontari esperti (quali i Soci appartenenti al Consiglio Direttivo e/o autorizzati dagli stessi membri del Consiglio Direttivo), dovranno essere valutate di volta in volta come caso a sé stante.

Eventuale domanda di riammissione all’associazione, a seguito di dimissioni volontarie, sarà valutata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 Struttura organizzativa

 La struttura Organizzativa dell’Associazione Volontari Protezione Civile di Opera è così articolata:

  • Gruppo di coordinamento;
  • Segreteria;
  • Funzioni operative;
  • Assemblea dei Soci e Volontari.

Il Presidente, che rappresenta l’Associazione, mantiene i contatti con gli Enti Superiori e regola i rapporti con le Istituzioni. Può essere in questa attività, su sua specifica volontà, coadiuvato da uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci ed elegge al suo interno il Presidente.

La Segreteria si occupa di tutti gli aspetti amministrativi dell’attività dell’Associazione (rapporti interni, verbalizzazioni delle assemblee e riunioni, ecc.).

 

Le Funzioni operative vengono individuate e definite tramite Organigramma suscettibile a variazioni in base alle necessità. Copia dell’Organigramma sarà sempre presente in sede.

 

L’Associazione è costituita dall’Assemblea dei Soci, con potere decisionale e sovrano in ogni caso; da essa viene eletto il Consiglio Direttivo con incarico di gestirla. Il Consiglio Direttivo risponde direttamente all’Assemblea stessa a qualsiasi effetto. I Volontari, che costituiscono l’Assemblea dei Soci, non possono ricoprire funzioni di coordinamento se in attività da meno di un anno, a meno delle eccezioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

È fatta salva la possibilità a ciascun Socio di proporre iniziative la cui esecuzione deve essere preventivamente ed obbligatoriamente approvata e coordinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 Cariche onorifiche

 Presidente Onorario

Può essere nominato dall’Assemblea “Presidente Onorario” colui che abbia svolto le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo, distinguendosi per l’opera svolta nel perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Il Presidente Onorario, in caso di impedimento del Legale Rappresentante, rappresenta l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato ed è nominato e sfiduciato dall’Assemblea dei Soci con voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

Socio Onorario

Possono essere nominati dall’Assemblea “Socio Onorario” dell’Associazione, con voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, Volontari che si siano distinti in modo particolare nell’ambito della Protezione Civile o che abbiano dato particolare sostegno e contribuito alla crescita dell’Associazione.

ART. 7 Norme generali di comportamento

 Nell’espletamento delle loro funzioni i Volontari, della presente Organizzazione, devono mantenere un comportamento corretto e degno dell’Associazione cui appartengono.

In particolare, devono:

  • svolgere l’attività di volontario con la massima serietà ed impegno;
  • attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartitedal Gruppo di Coordinamento;
  • tenere un comportamento educato, amichevole, solidale e collaborativo nei confronti dell’Associazione e verso soggetti esterni.
  • non pubblicare sui canali social personali immagini o video durante le attività operative di Protezione Civile;
  • non divulgare immagini e/o video inerenti all’attività operative, e non, di Protezione Civile a soggetti esterni all’Associazione salvo deroghe date dal Presidente.

ART. 8 Diritti del Volontario

 Oltre a quelli specificati nello Statuto i Soci hanno i seguenti diritti:

  • venire iscritti in apposito registro custodito presso la sede dell’Associazione;
  • essere rimborsati delle spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l’attività svolta ai sensi di legge;
  • godere degli stessi diritti di tutti i Soci;
  • avere le più ampie informazioni circa i cambiamenti e le prospettive dell’Associazione;
  • chiedere al Consiglio Direttivo un periodo di aspettativa non superiore ai 6 (sei) mesi, prorogabili a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

ART. 9 Doveri del Volontario

Oltre a quelli specificati nello Statuto i Soci hanno i seguenti doveri:

  • presentarsi in servizio indossando l’abbigliamento richiesto ed in forma decorosa, astenendosi dall’impiego dello stesso per usi diversi da quello di servizio;
  • attenersi alle disposizioni del Responsabile incaricato durante tutti i servizi prestati, non abbandonando il servizio senza giustificato motivo;
  • indossare rigorosamente i DPI (dispositivi di protezione individuale) ricevuti in dotazione, a seconda della necessità del servizio prestato;
  • tenere i locali della Sede, le attrezzature e l’abbigliamento ricevuti in perfetto stato e ordine;
  • partecipare alle riunioni, assemblee del gruppo, corsi d’addestramento, esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile;
  • rappresentare al meglio l’Associazione ed i Soci tutti secondo quanto richiesto dalle norme del presente Regolamento e dello Statuto;
  • comunicare prontamente alla Segreteria ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
  • rispettare le norme del presente Regolamento e dello Statuto e i deliberati dal Consiglio Direttivo.

 

È fatto divieto di:

  • presentarsi in servizio con armi di qualsiasi natura e provenienza;
  • portare simboli di partiti politici, forze dell’ordine, ecc.
  • fare uso di alcolici prima e durante le operazioni di protezione civile e durante i servizi svolti;
  • fare uso di droghe.

 

Si specifica espressamente che i materiali e le dotazioni affidate ai Soci volontari sono di proprietà dell’Associazione con restituzione al termine della qualifica di Socio volontario.

 ART. 10 Provvedimenti disciplinari e dimissioni

 I Soci che non rispettano le norme del presente Regolamento e dello Statuto e i deliberati del Consiglio Direttivo o che comunque arrecano danni morali o materiali all’Associazione incorrono, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

  • ammonizione: consiste nel richiamo del socio, da parte del Consiglio Direttivo, al rispetto delle norme del presente Regolamento e dello Statuto e dei deliberati degli Organi Associativi. Chi incorresse per tre volte nell’ammonizione è passibile di sospensione;
  • sospensione: è il divieto di prendere parte alle attività di Protezione Civile, di entrare in Sede, salva la facoltà di sostare per il tempo strettamente necessario per prendere visione dei comunicati, e di far uso dei suoi distintivi abbigliamento incluso. I termini sono stabiliti dal Consiglio Direttivo secondo la gravità del caso;
  • esclusione: consiste nell’allontanamento permanente dall’Associazione e nella diffida dal frequentare la Sede Sociale. Comporta la perdita definitiva della qualità di Socio secondo quanto richiamato all’art. 8 dello Statuto dell’Associazione stessa.

 

Il Presidente sospende cautelativamente i Soci in attesa che il Consiglio Direttivo si riunisca ed esprima il proprio giudizio.

Se un Socio sotto giudizio rassegna le dimissioni o inoltra richiesta di sospensione, esse non vengono accettate finché non sia ultimato il giudizio.

Le dimissioni presentate dai Soci devono pervenire per iscritto al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo che prendendone atto, le ratifica secondo le opportune modalità e ne dà comunicazione all’Assemblea dei Soci.

 

Le dimissioni del volontario, motivate per contrasto con le linee programmatiche dell’Associazione, sono irrevocabili ed è escluso il reintegro nell’organizzazione su richiesta dello stesso o su proposta di altri volontari.

Le dimissioni comunicate dopo l’inizio di una situazione di emergenza non hanno effetto se non dopo la cessazione della stessa.

ART. 11 Attività di Protezione Civile

 Il volontario dovrà operare in esclusiva presso codesta Organizzazione, garantendo un impegno minimo di 150 ore e minimo 40 servizi durante ciascun singolo anno.

Qualora la media di due anni consecutivi non raggiungesse i minimi richiesti verrà valutata, dall’organo preposto, l’accoglimento della domanda di rinnovo dell’iscrizione annuale.

 

Le attività di Protezione Civile svolte dai Volontari sono tutte quelle richieste dal Consiglio Direttivo e rientranti in quanto richiamato dalle norme del presente Regolamento e dello Statuto.

In particolare, le attività principali svolte dai Volontari di Protezione Civile Opera e passibili di cambiamento nel corso degli anni sono:

  • Idrogeologico;
  • Taglio ed esbosco;
  • Antincendio Boschivo (AIB);
  • Ricerca Persone Scomparse (RPS);
  • Logistica;
  • Tutela Ambientale;
  • Formazione e divulgazione delle buone pratiche di Protezione Civile;
  • Servizi Vari.

 

 

ART. 12 Utilizzo Mezzi, Automezzi ed Attrezzature

 

È vietato l’utilizzo degli automezzi e delle attrezzature per scopi personali. Ogni utilizzo diverso deve essere richiesto per tempo ed autorizzato dal Presidente o da persona da esso delegata che valuterà la richiesta in base alle esigenze di servizio e alla pertinenza della richiesta stessa.

Ogni Volontario delegato alla guida degli automezzi, al momento dell’utilizzo, è responsabile dell’automezzo e dovrà farsi carico al rientro della compilazione del “foglio di marcia” e del “foglio di servizio”. Ed inoltre deve segnalare immediatamente, ai responsabili degli automezzi, eventuali guasti e/o malfunzionamenti riscontrati.

I Volontari dell’Associazione devono utilizzare gli automezzi obbligatoriamente in possesso di patente di guida specifica e rispettare il Codice della Strada.

 

Le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente dai Volontari formati all’utilizzo. L’utilizzo delle attrezzature da parte dei volontari non formati può essere fatto sotto la supervisione di volontari esperti e preventivamente autorizzati dal responsabile dell’Associazione.

 

 

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